L'ordinanza regionale che prevedeva la chiusura dei supermercati nella giornata di domani, sabato 1° maggio, è stata revocata dal Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. La nota ufficiale è stata pubblicata proprio nella giornata di oggi, 30 aprile: il ricorso era stato presentato da Federdistribuzione, il cui rappresentante è stato difeso dagli avvocati Giorgio Roderi ed Erika Santantonio. L'ordinanza della Regione Piemonte prevedeva la chiusura totale di tutte le medie e grandi strutture di vendita site nel territorio regionale.
Una scelta ponderata quella del Tar, che ha tenuto conto di diversi fattori: "Risultano in calo - si legge nella nota firmata dal presidente del Tar, Vincenzo Salamone - il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità e quello relativo al flusso della Protezione Civile (7.212 vs 9.212; -21.8%); i valori dell’Rt si riducono passando da 0.75 a 0.66 quello puntuale e da 0.76 a 0.70 quello medio".
Inoltre, "l’incidenza settimanale regionale calcolata a partire dai dati notificati alla Protezione Civile da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile risulta pari a 161.9 per 100.000 quindi inferiore al valore soglia di 250; il tasso di occupazione dei posti letto in area medica scende da 61% a 47% mentre quello dei posti letto in Terapia Intensiva da 50% a 45%; la valutazione della probabilità di diffusione risulta bassa, per la riduzione dell’incidenza e dei focolai nuovi e attivi; sono segnalate zero allerte; permane ancora alta la valutazione di impatto sui servizi ospedalieri con conseguente classificazione complessiva di rischio che resta, come la settimana precedente, moderata". Il Tar ha poi considerato che il Piemonte "da più di due settimane risulta classificato in area gialla e che al 22 aprile si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di covid. Tutte le province presentano tasso di incidenza inferiore a 250 casi per 100.000 abitanti [...] In applicazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, alla Regione Piemonte, dal 26 aprile 2021, si applicano le sole misure di contenimento del contagio applicabili alla cosiddetta zona gialla".
Secondo il Tribunale del Piemonte "il provvedimento impugnato, mentre richiama i dati più favorevoli sulla base delle nuove risultanze e delle valutazioni degli organi tecnici, contraddittoriamente conclude per un obbligo di chiusura di tutti gli esercizi commerciali (anche alimentari) attivi in forma di media e grande struttura di vendita per l’intera giornata del 1° maggio 2021 e giustifica la misura con generiche esigenze di “massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica”, dichiarando anche di voler “contenere il contagio, evitando in particolare possibili assembramenti ed omissioni di cautele igienico sanitarie .. che potrebbero effettivamente verificarsi in corrispondenza della particolare ricorrenza festiva”. L’art. 1 del sopra richiamato D.L. 52/2021 ha regolato in via preventiva anche la giornata del 1° maggio, assorbendo ogni potere regionale di intervento, per cui potere regionale è ammesso soltanto ove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di covid determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave. L’impugnato provvedimento regionale disapplica quest’ultimo presupposto e si pone in contraddizione con l’Ordinanza del Ministro della Salute 23 aprile 2021, che ha classificato la Regione Piemonte quale “zona gialla”, tenuto conto che non appare accertata alcuna situazione tale da imporre ulteriori limitazioni. Il provvedimento regionale impugnato vieta l’apertura di Medie e grandi strutture di vendita ma consente l’attività commerciale agli esercizi di vicinato, senza che stato dimostrato o, quantomeno esposta una condizione di plausibilità, (come si rimarca nel ricorso) che gli esercizi di dimensioni maggiori, che dispongono di spazi più ampi e consentono una maggiore rarefazione sociale, siano luoghi a maggiore rischio di contagio (ben diversa essendo la situazione dei centri commerciali, che rappresentano luoghi di aggregazione a prescindere dalle singole attività commerciali)".
In conclusione "appare immotivata e non coerente con le premesse di cui sopra la valutazione di necessità della misura precauzionale contenuta nell’atto impugnato, più rigorosa rispetto alla disciplina statale (che già contiene adeguate regole di rigore). Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, appare condivisibile l’affermazione contenuto nel ricorso per cui nel territorio piemontese operano migliaia di esercizi commerciali in forma di media e grande struttura di vendita e centinaia di questi sono supermercati e ipermercati che, in vista del fine settimana, della giornata festiva e della graduale riduzione dei limiti agli spostamenti, hanno approvvigionato i punti vendita di generi alimentari, quasi sempre deperibili".