La giunta del Comune di Domodossola non demorde: farà ricorso in Cassazione contro l’assoluzione del giornalista pubblicista Antonio Ciurleo che era stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti dell’amministrazione comunale di Domodossola relativamente ad un concorso pubblico per istruttore amministrativo alla biblioteca.
La giunta Pizzi, con un voto all’unanimità, ha deciso di ricorrere in Cassazione contro la sentenza del 16 giugno 2025, con cui la Corte d’Appello di Torino ha assolto Ciurleo.
La vicenda si trascina dal 2021 e nel maggio 2024 il Tribunale di Verbania aveva condannato Ciurleo per diffamazione a mezzo stampa. Sentenza ribaltata dalla Corte di Appello di Torino il 16 giugno 2025, mandando totalmente assolto Antonio Ciurleo perché il fatto non sussiste.
Ciurleo aveva, in un video, nell'ottobre del 2020, espresso i dubbi che alcuni cittadini gli avevano espresso relativamente alla procedura di un concorso per istruttore amministrativo alla biblioteca di Domodossola. Ed aveva presentato alla procura della Repubblica di Verbania una nota con la quale spiegava chi avrebbe vinto il concorso ancora prima che lo stesso fosse chiuso.
Ciurleo venne querelato dal Comune di Domodossola per diffamazione aggravata. La Corte di Appello di Torino lo aveva assolto. Nelle motivazioni, la Corte evidenziava come ‘’la finalità precipua perseguita da Ciurleo attraverso il messaggio pubblico appare quella di fornire informazioni di evidente interesse collettivo che appaiono di per sé escludere l’ulteriore velleità diffamatoria’’, rimarcando come ‘’Ciurleo abbia legittimamente posto alcuni dubbi invitando i cittadini ad una interlocuzione’’.
Nella sentenza si legge come il giornalismo di inchiesta ‘’indichi motivatamente un sospetto di illeciti con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per poter essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale’’.
‘ ‘Il giornalismo di inchiesta – prosegue la Corte di Appello – soggiace ad una disciplina in parte diversa e meno rigorosa rispetto a quella dettata per la cronaca o la critica. Invero opera una meno rigorosa e diversa applicazione del requisito di attendibilità della fonte, fermi restando i limiti di interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione, occorrendo valutare non tanto l’attendibilità o la veridicità della notizia, che il giornalista investigativo ha acquisito , quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buna fede’’.














