Regione - 26 febbraio 2021, 14:40

Il Piemonte torna “arancione”: cosa si può fare e cosa no

Le limitazioni dovrebbero scattare lunedì, dopo quattro settimane tornano regole più restrittive

Dovrebbe arrivare oggi la conferma ufficiale del Piemonte in zona arancione. L'indice RT per la nostra regione è cresciuto e si è attestato, anche se di poco, sopra la soglia dell'uno. E questo sia per quanto riguarda l'Rt puntuale, 1.02, sia per l'Rt medio, 1.03. Stabile la pressione ospedaliera, con un lieve incremento dell'occupazione delle terapie Intensive (dal 22% al 23%) e la conferma del 33% di quella dei posti ordinari.

Le restrizioni da "zona arancione" dovrebbero scattare lunedì, dopo quattro settimane cambieranno di nuovo per i piemontesi le regole di convivenza con il coronavirus. Da quella data saranno chiusi bar e ristoranti , che potranno lavorare solo con l'asporto e le consegne a domicilio. Tornerà il divieto di uscire dal Comune di residenza se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Sarà consentito lo spostamento nel raggio di 30 chilometri per i centri con meno di 5 mila abitanti ma non per recarsi nel capoluogo di Provincia.

Per la scuola piemontese non ci saranno cambiamenti. I cicli d'istruzione inferiori restano in presenza, mentre si mantiene al 50 per cento la dad per le scuole superiori.

Amici e parenti si potranno andare a trovare solo all'interno del proprio Comune dalle 5 alle 22, solo al massimo in due adulti conviventi, più due minori di 14 anni, una volta al giorno. Chi risiede in un Comune che ha fino a 5mila abitanti può far visita a parenti e amici nel raggio di 30 chilometri.

L'attività sportiva e motoria fuori dal proprio Comune è consentita qualora si tratti di un'attività non disponibile nel proprio territorio comunale. Questa possibilità riguarda anche gli sport di montagna. La località scelta, è specificato nelle regole, deve essere quella più vicina a dove si vive.

L'attuale dpcm consente di raggiungere le seconde case anche in una regione diversa dalla propria. La casa deve essere di proprietà, o di proprietà dei genitori, di chi si sposta, o con un contratto d'affitto di lungo termine precedente al dpcm del 14 gennaio.


Redazione