Domodossola - 16 settembre 2021, 19:20

Troppe bici sui marciapiedi: diverse le segnalazioni alla polizia locale

Il comandante Brondolo: “Comportamento vietato che può creare situazioni di rischio: con imprevedibili conseguenze amministrative, penali e risarcitorie”

Troppe bici sui marciapiedi: diverse le segnalazioni alla polizia locale

Troppi ciclisti che viaggiano sui marciapiedi di Domodossola e che attraversano in sella sulle strisce pedonali, un comportamento pericoloso e vietato dal codice della strada. Per questo il comandante della Polizia Locale di Domodossola Marco Brondolo ha inviato un comunicato agli organi di stampa nel quale spiega a chi usa la bici per muoversi in città -e ancora non lo sapesse- come comportarsi per non incorrere in sanzioni e non creare situazioni di rischio “con imprevedibili conseguenze amministrative, penali e risarcitorie”. Di seguito il comunicato.

Dovrebbe essere fatto noto, anche a chi non ha mai conseguito una patente di guida, che non si può circolare a bordo di velocipede sul marciapiede. 

La bicicletta (velocipede) è un veicolo ai sensi dell’art. 46 del CdS. Quando si circola a bordo di una bicicletta è necessario rimanere sulla strada, usando le normali regole della circolazione veicolare. Se si vuole usare un attraversamento pedonale (magari per oltrepassare una strada particolarmente trafficata), bisogna scendere dalla bicicletta e condurla a mano. I ciclisti possono rimanere in sella alla propria bici quando ci sono gli attraversamenti ciclabili, cioè i cosiddetti “quadrotti” di 50 x 50 cm. 2. Occorre ricordare altre due norme del Codice: l’art.182 comma 4° che così dispone “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza” e l’art.377 comma 2° del Regolamento del CdS “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano”.

L’obbligo di scendere e condurre il proprio velocipede a mano ricorre nella circostanza in cui il ciclista si trovi nella condizione di traffico particolarmente intenso e tale da poter creare intralcio e pericolo per i pedoni. Volendo citare un esempio, il ciclista che voglia attraversare la carreggiata sull’attraversamento pedonale, nel caso si trovi ad incrociare un flusso intenso di pedoni, dovrà scendere dalla bicicletta e condurre a mano il suo  velocipede. Ma se l’attraversamento fosse libero?

Allora il ciclista potrebbe attraversare in sella alla bici, ma in questo caso non verrebbe assimilato al pedone e dunque, come tutti i veicoli che si immettono sulla sede stradale, anche il ciclista è tenuto a rispettare le regole della precedenza, da dover concedere a tutti i veicoli circolanti sulle corsie su cui il ciclista intende immettersi. In conclusione il ciclista può scegliere se comportarsi da pedone, e quindi godere del diritto di precedenza sull’attraversamento pedonale, da parte degli utenti della strada sulla quale si trova trasversalmente l’attraversamento pedonale, oppure, se immettersi alla guida del proprio velocipede, facendo attenzione a rispettare le altre prescrizioni del C.d.S.

E’ tuttavia vietato pedalare sui marciapiedi non adibiti anche a pista ciclabile. Il marciapiede, ai sensi dell’art.3 comma 1° punto 33) del Codice della Strada è:

[…] parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

La violazione di questa norma è sanzionata dall’art.143 commi 2° e 13° che impone l’obbligo della destra “rigorosissima” per i veicoli senza motore, ovvero di circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Anche se possono sembrare più sicuri rispetto alla strada, non si deve mai salire sui marciapiedi a bordo della bicicletta: la presenza di pedoni, passi carrai, sconnessioni del sedime che è destinato per costruzione ai soli pedoni, ostacoli a margine e attraversamenti improvvisi (i pedoni, tra di loro, spesso non rispettano le precedenze come tra i veicoli) può creare situazioni di rischio, con imprevedibili conseguenze amministrative, penali e risarcitorie, in seguito ad un sinistro stradale.

Se c’è ancora, come ci hanno segnalato, qualche ciclista che non conosce queste norme significa che non ha mai frequentato un corso per il conseguimento della patente di guida. Ciò ovviamente è possibile e del tutto legittimo, perché non è necessaria la patente per condurre una bicicletta. Tuttavia il divieto di circolare con le biciclette sui marciapiedi è spiegato anche nei percorsi scolastici, come dispone l’art.230 del Codice della Strada, intitolato appunto “ Educazione stradale”: 

In vigore dal 13 agosto 20101.  Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

2.  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti

La norma appena richiamata individua chiaramente nella Polizia Locale l’organo deputato allo svolgimento di programmi educativi in questo settore. 

Per questo, ancora una volta, con questo comunicato ci permettiamo di evidenziare all’attenzione dei cittadini la piena vigenza del divieto di circolazione in bicicletta sui marciapiedi, raccomandandone il rispetto.

Il Comandante - Comm. Capo Dott. Marco Brondolo

Corpo di Polizia Locale - Città di Domodossola

C.S.

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