Un incidente stradale è un evento più comune di quanto si immagini: può accadere a chiunque e può anche capitare di esserne responsabili, in parte o totalmente. La gestione di questi eventi può risultare complessa, ma conoscere il funzionamento della Responsabilità Civile Auto (RCA) e i passaggi da seguire permette di affrontare le conseguenze con maggiore tranquillità e consapevolezza.
L’RCA auto è obbligatoria per legge e copre i danni, materiali e personali, causati a terzi in caso di sinistro. Tuttavia, quando si è responsabili di un incidente, è importante sapere che non tutti i danni sono automaticamente coperti. Ad esempio, i danni al proprio veicolo non sono risarciti dalla RCA, a meno che non si disponga di garanzie accessorie come ad esempio la Kasko.
In caso di sinistro, è essenziale compilare correttamente il modulo di constatazione amichevole (CAI o modulo blu o ex modulo CID) e, ove possibile, farlo firmare da entrambi i conducenti coinvolti. Questo semplifica e velocizza la gestione del risarcimento. In mancanza di accordo tra le parti, ciascun conducente può compilare il modulo singolarmente e inviarlo alla propria impresa assicurativa, accompagnato da una denuncia dettagliata della dinamica del sinistro.
Se il sinistro rientra nella procedura di risarcimento diretto, secondo specifici criteri quali ad esempio il coinvolgimento di soli 2 veicoli identificati e regolarmente assicurati, la richiesta di risarcimento può essere inviata alla propria assicurazione. Diversamente, è necessario seguire la procedura ordinaria, contattando l’assicurazione del responsabile.
Il concorso di colpa si verifica quando la responsabilità dell’incidente è attribuibile a più conducenti, in proporzioni diverse o uguali. In assenza di prove che dimostrino il contrario, la legge italiana presume un concorso paritario tra le parti coinvolte, come previsto dall’articolo 2054 del Codice civile.
Le conseguenze assicurative del concorso di colpa possono includere un eventuale aumento della classe di merito universale (CU), con possibili variazioni nel premio assicurativo. Se il danno è condiviso in egual misura (concorso di colpa paritario), ogni assicurazione risarcirà la metà dei danni subiti dai rispettivi clienti. Invece, nei casi di concorso non paritario, il risarcimento sarà calcolato in base alla quota di responsabilità accertata per ciascun veicolo.
Inoltre, i tempi per il risarcimento possono variare: una volta presentata tutta la documentazione necessaria, in presenza di un modulo CAI firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni l’assicurazione deve formulare un’offerta o comunicare i motivi della mancata formulazione della stessa. In caso di lesioni fisiche, i termini sono estesi fino a 90 giorni.
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Foto di Tina Kuper su Unsplash