Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte, insieme alle organizzazioni sindacali Fai Cisl Piemonte, Fai Cgil Piemonte e Uila Uil Piemonte, hanno sottoscritto in data 27 ottobre il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’alimentare e della panificazione, per le imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. L’accordo segue la sottoscrizione dell’accordo quadro intercategoriale interconfederale del 28 marzo 2025 e si rivolge a un bacino complessivo di circa 3000 aziende e 11.000 lavoratori del comparto.
L’intesa è frutto di un confronto costruttivo tra le parti, maturato in un contesto economico complesso, segnato da profonde trasformazioni tecnologiche e instabilità del costo delle materie prime. Il rinnovo contrattuale si pone l’obiettivo di rafforzare l’intera filiera, sostenere la competitività delle imprese artigiane e valorizzare il lavoro professionale e specializzato che ha fatto del settore alimentare uno dei settori di eccellenza del Piemonte.
L’accordo riafferma il ruolo centrale della contrattazione di II livello quale strumento essenziale per affrontare le sfide dell’innovazione, promuovere la formazione continua e migliorare la qualità del lavoro, mantenendo al contempo un equilibrio tra la sostenibilità economica delle imprese e le legittime aspettative dei lavoratori.
Attraverso questo rinnovo, le parti consolidano un modello di relazioni sindacali improntato alla corresponsabilità, al dialogo e alla valorizzazione delle specificità produttive e territoriali, contribuendo in modo concreto alla tenuta e allo sviluppo del settore alimentare in Piemonte. Tra le principali novità dell’accordo si segnalano: l’introduzione di un elemento economico regionale pari all’1,5% dei minimi retributivi in vigore, erogato su tutte le mensilità e aggiornato annualmente, la definizione di un rlemento di produttività regionale, nella misura massima del 3% dei minimi tabellari nazionali, legato a parametri oggettivi e verificabili che misurano l’andamento del settore a livello regionale – con particolare attenzione al ricorso agli ammortizzatori sociali (Fsba) e all’occupazione delle imprese aderenti al sistema bilaterale – e il riconoscimento di un importo una tantum pari a 230 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale.





