Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre il Ministero della salute di concerto con il MEF in materia di “spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri in Svizzera”, ha formalmente dato mandato alle Regioni coinvolte di adottare, a due anni di distanza dall’entrata in vigore della famigerata tassa sulla salute (quota di compartecipazione al servizio sanitario nazionale introdotto con legge 30/12/23 comma 237), il prelievo sulle retribuzioni nette dei “vecchi” frontalieri con tassazione esclusiva, malgrado le disposizioni del trattato internazionale del 2020 e della legge di recepimento 83/23 che li volevano imposti solo alla fonte.
Malgrado due anni di forte opposizione delle organizzazioni sindacali dei frontalieri che ne hanno ritardato l’adozione, per gli evidenti profili di incoerenza con leggi e trattati che hanno portato alla definizione del nuovo sistema fiscale solo nel 2023, malgrado l’indisponibilità presso le Regioni degli imponibili salariali dei lavoratori frontalieri su cui applicare l’imposta, malgrado l’indeterminatezza dei numeri del personale sanitario delle aree di confine sulle cui retribuzioni riversare il gettito prelevato in ragione di presunta deterrenza verso l’attrattiva Svizzera; ipotesi alquanto velleitaria che, al contrario, potrebbe determinare una rovinosa concorrenza interna tra le aree limitrofe alle stesse zone di frontiera, che ne saranno sprovviste, malgrado tutte queste controindicazioni le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano (che hanno espresso parere favorevole già nella Conferenza delle Regioni del 23/10/25), potranno ora procedere con l’adozione della tassa attraverso “…propri provvedimenti, che definiscono la quota di compartecipazione familiare annua…”
Il provvedimento attuativo infatti, non è ancora esaustivo nello stabilire quantità e modalità di prelievo della tassa che restano tra il 3% ed il 6% con una gradualità che dovrà tenere conto anche dei carichi familiari introducendo un criterio di progressività fiscale. Il provvedimento, al contrario, conferma esplicitamente la retroattività al 2024, il raddoppio delle sanzioni in caso di omesso versamento, la destinazione d’uso della tassa a beneficio del personale sanitario, mentre ipotizza non meglio precisati potenziali trattamenti socio sanitari attraverso “innovativi modelli di welfare”, rinviando le modalità attuative alle singole Regioni attraverso atti propri, ragionevolmente al 2026.
Le scriventi OO.SS., preso atto dell’indisponibilità al ritiro del provvedimento, ovvero alla sua modifica sostanziale come nel corso dei mesi scorsi avanzato da CGIL CISL e UIL, dell’indeterminatezza ancora oggi delle modalità applicative che lasciano nell’incertezza migliaia di frontalieri, come largamente annunciato, procederanno al ricorso presso l’Autorità Giudiziaria al fine di adire la Corte Costituzionale per accertare profili d’incostituzionalità, ovvero per contrastare la doppia imposizione sui redditi da lavoro in spregio alle disposizioni dei Paesi OCSE ed in direzione contraria al trattato internazionale, proprio contro le doppie imposizioni del dicembre 2020 tra Italia e Svizzera.
CGIL, CISL, UI, UNIA, OCST, SYNA, VPOD, SYNDICOM





