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Attualità | 29 settembre 2023, 09:00

Sicurezza sul lavoro: la formazione dei dipendenti e gli obblighi correlati

Sicurezza sul lavoro: la formazione dei dipendenti e gli obblighi correlati

Il D. Lgs. n. 81 del 2008, vale a dire il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo 2 fornisce una definizione di lavoratore che permette di inquadrare con chiarezza e in maniera ufficiale tale figura. Un lavoratore, dunque, è un soggetto che svolge un’attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia contrattuale, nel contesto dell’organizzazione di un datore di lavoro, che può essere privato o pubblico. Tale attività lavorativa può essere retribuita o meno, e può anche essere finalizzata ad apprendere una professione, un’arte o un mestiere. In questa definizione non sono compresi gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Chi può essere considerato un lavoratore

Sono ritenuti lavoratori anche gli associati in partecipazione a cui si fa riferimento nel Codice Civile negli articoli 2549 e seguenti, così come i soci lavoratori di società o di cooperativa che prestano la propria attività per conto dello stesso ente e delle società. Sono equiparati ai lavoratori, poi, i volontari della Protezione Civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli allievi degli istituti universitari e di istruzione, senza dimenticare coloro che frequentano corsi di formazione professionale in cui vengono utilizzati agenti biologici, fisici e chimici, laboratori e attrezzature di lavoro in generale, incluse le apparecchiature dotate di videoterminali in relazione ai periodi di tempo nei quali gli allievi sono applicati effettivamente a tali laboratori e strumentazioni. Infine, l’equiparazione ai lavoratori definiti come nel paragrafo precedente vale anche per i soggetti che usufruiscono delle iniziative di orientamento e di tirocini formativi come indicati dalla Legge n. 196 del 24 giugno del 1997 all’articolo 18 e dalle disposizioni di legge regionali per favorire l’alternanza tra studio e lavoro o per promuovere, attraverso il contatto diretto con il mondo del lavoro, le scelte professionali.

I lavoratori e i loro obblighi

Riassumendo, possono essere comparati ai lavoratori i lavoratori socialmente utili, i volontari, gli apprendisti, gli stagisti e i soci lavoratori. Tutti costoro, al pari dei lavoratori, sono tenuti a rispettare obblighi che sono indicati nel D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 20. Più nello specifico, ciascun lavoratore è tenuto a curare la propria sicurezza e la propria salute, così come quella di tutte le altre persone che frequentano il luogo di lavoro sulle quali possono ricadere le conseguenze di eventuali omissioni o azioni, in conformità con gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro e alle istruzioni provenienti dallo stesso, oltre che con la formazione di cui dispone.

Che cosa deve fare un lavoratore in materia di sicurezza

I lavoratori sono tenuti a usare i dispositivi di protezione che vengono forniti loro in maniera appropriata e più in generale hanno l’obbligo di usare in modo corretto i dispositivi di sicurezza, i mezzi di trasporto, le miscele e le sostanze pericolose e le attrezzature di lavoro. Essi devono, inoltre, rispettare le istruzioni e le disposizioni provenienti dai dirigenti, dai preposti e dal datore di lavoro per la protezione individuale e collettiva, e sono tenuti ad adempiere i vari obblighi previsti per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, insieme con i dirigenti, i preposti e il datore di lavoro. I lavoratori non hanno la facoltà di modificare o rimuovere i dispositivi di controllo, di segnalazione o di sicurezza senza una specifica autorizzazione in merito.

Le segnalazioni

Rientra tra i doveri del lavoratore quello di segnalare al dirigente, al preposto o al datore di lavoro, in maniera tempestiva, le eventuali mancanze dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di trasporto, così come tutte le condizioni di pericolo di cui dovessero venire a conoscenza. In situazioni di urgenza, i lavoratori si possono adoperare in prima persona, sempre rimanendo nell’alveo delle proprie competenze, al fine di limitare o eliminare le situazioni di grave e incombente pericolo, fornendo informazioni in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non va dimenticato, poi, che i lavoratori devono frequentare i programmi di addestramento e di formazione previsti dal datore di lavoro e non si possono rifiutare di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente e indicati dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

I lavoratori e la formazione

Per quel che riguarda gli obblighi del datore di lavoro rispetto alla formazione lavoratori, il riferimento normativo in tal senso è rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dagli articoli 36 e 37. L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha definito i contenuti e la durata della formazione. In particolare, la formazione generale dei corsi per i lavoratori è uguale per tutti e ha una durata di 4 ore, e costituisce un credito permanente; deve poi essere integrata da una formazione specifica, con una durata che varia in base alla classe di rischio in cui rientra l’attività svolta secondo il codice ATECO.

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